CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: nuovi minimi

Aumenti fino a 100,00 euro per i lavoratori del settore

Lo scorso 28 ottobre 2025 l’Organizzazione sindacale Fim-Cisl e l’Associazione datoriale Confimi Industria Meccanica hanno firmato l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni relative al biennio 2025-2026 per i lavoratori dipendenti dalle aziende a cui si applica il CCNL di settore siglato il 7 giugno 2021.

L’accordo prevede l’aumento dei minimi per la generalità dei lavoratori; l’adeguamento retributivo per i lavoratori assunti con Contratto Socrate per l’occupazione; l’aumento, con decorrenza 1° giugno 2026, per i trattamenti economici di trasferte e reperibilità.

Il suddetto incremento retributivo, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 100,00 euro erogato in 3 tranches:

27,97 euro dal 1° giugno 2025  (risultano già erogati);

22,03 euro dal 1° novembre 2025;

50,00 euro dal 1° giugno 2026.

Per i lavoratori assunti con contratto Socrate per l’occupazione, il suddetto aumento salariale, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 80,00 euro erogato in 3 tranches:

24,13 euro dal 1° giugno 2025 (risultano già erogati);

15,87 euro dal 1° novembre 2025;

40,00 euro dal 1° giugno 2026.

Minimi retributivi

Categorie Minimo1.06.2024 Incremento1.06.2025 Minimo1.06.2025 Incremento1.11.2025 Minimo1.01.2025 Incremento1.06.2025 Minimo1.06.2026
9^ 2.994,08 38,92 3.033,00 30,66 3.063,66 69,59 3.133,25
8^ 2.693,12 35,01 2.728,13 27,58 2.755,71 62,59 2.818,30
7^ 2.476,07 32,19 2.508,26 25,36 2.533,62 57,55 2.591,17
6^ 2.307,43 30,00 2.337,43 23,63 2.361,06 53,63 2.414,69
5^ 2.151,35 27,97 2.179,32 22,03 2.201,35 50,00 2.251,35
4^ 2.008,57 26,11 2.034,68 20,57 2.055,25 46,68 2.101,93
3^ 1.924,52 25,02 1.949,54 19,71 1.969,25 44,73 2.013,98
2^ 1.735,47 22,56 1.758,03 17,77 1.775,80 40,33 1.816,13

Minimi retributivi per i lavoratori assunti con contratto Socrate

Categorie Minimo1.06.2024 Incremento1.06.2025 Minimo1.06.2025 Incremento1.11.2025 Minimo01.11.2025 Incremento01.06.2026 Minimo1.06.2026
9^ 2.582,23 33,57 2.615,80 22,08 2.637,88 55,64 2.693,52
8^ 2.323,55 30,21 2.353,76 19,86 2.373,62 50,07 2.423,69
7^ 2.135,52 27,76 2.163,28 18,26 2.181,54 46,02 2.227,56
6^ 1.990,80 25,88 2.016,68 17,02 2.033,70 42,90 2.076,60
5^ 1.856,33 24,13 1.880,46 15,87 1.896,33 40,00 1.936,33
4^ 1.732,12 22,52 1.754,64 14,81 1.769,45 37,32 1.806,77
3^ 1.660,33 21,58 1.681,91 14,19 1.696,10 35,78 1.731,88
2^ 1.585,12 20,61 1.605,73 13,55 1.619,28 34,16 1.653,44

Trasferta

Dal 1° giugno 2026 l’accordo prevede l’aumento:

– dell’indennità di trasferta intera a 52,00 euro;

– l’aumento della quota per il pasto meridiano o serale a 13,89 euro;

– della quota per il pernottamento a 25,26 euro

Reperibilità

  Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore 24 ore 24 ore 6 giorni  6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Categoria giorno lavorato giorno libero festivi
1^ – 2^ – 3^ 6,07 9,08 9,82 39,44 40,19 43,19
4^ – 5^ 7,19 11,32 12,11 47,28 48,08 52,20
Superiore alla 5^ 8,27 13,60 14,34 54,98 55,72 61,05

Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile

Se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per il periodo minimo indicato dalla norma (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 ottobre 2025, n. 62/E).

L’Istante – che nel 2012 ha ricevuto in donazione un’unità immobiliare dalla madre, proprietaria dell’immobile per successione alla morte del coniuge e ha fruito della detrazione (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), relativamente alle spese sostenute per interventi edilizi eseguiti sull’immobile terminati a dicembre 2024 – precisando che l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale, avendo intenzione di cedere a titolo oneroso l’unità immobiliare, chiede se, nel caso in esame, emerga una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. bbis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), introduce e disciplina, come noto, una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi del decreto Rilancio (c.d. Superbonus). In particolare, l’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, il successivo articolo 68 del TUIR, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di bilancio 2024, prevede che «le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

In altri termini, precisa l’Agenzia delle entrate, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.

Ciò posto, nel caso in esame, non opera l’esclusione prevista dalla norma atteso che, in base a quanto dichiarato, l’immobile che l’Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale. Pertanto, qualora ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. bbis), del TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo articolo 68.

 

CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): rinnovo economico

Dal 1° ottobre 2025 nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

Lo scorso 27 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato il rinnovo economico del CCNL di settore siglato il 31 maggio 2022 ed avente validità dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025.

Le Parti, in attesa del prossimo CCNL, hanno concordato di procedere prioritariamente al rinnovo della parte economica al fine di tutelare l’occupazione e salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori del comparto ridefinendo le retribuzioni anche alla luce dell’inflazione registrata.

Pertanto, le Parti sociali hanno convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi che saranno applicati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Tabella A: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)

Livello Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° gennaio 2026
Quadro * 2.537,00 2.589,00
2.376,00 2.425,00
2.186,00 2.231,00
3° Super 1.992,00 2.032,00
1.919,00 1.958,00
1.858,00 1.896,00
1.736,00 1.771,00
1.624,00 1.657,00
1.473,00

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro deve essere aggiunta l’Indennità di funzione dell’importo di 52,00 euro.

Ai lavoratori viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.

Livello Importo Una Tantum
Quadro 811,50
728,50
685,75
3° Super 704,00
588,25
567,25
515,50
488,25
345,25

Tabella Riders: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)

Livello Periodo Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° gennaio 2026
A Primi 6 mesi 1.615,00 1.648,00
A Mesi successivi 1.703,00 1.738,00
B Primi 6 mesi 1.622,00 1.655,00
B Ulteriori 9 mesi 1.710,00 1.754,00
B Mesi successivi 1.753,00 1.789,00

Ai lavoratori qualificati come Riders viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.

Livello Periodo  Importo Una Tantum
A Primi 6 mesi 423,00
A Mesi successivi 445,50
B Primi 6 mesi 458,00
B Ulteriori 9 mesi 480,50
B Mesi successivi 486,75

CCNL Metalmeccanica Industria (Conflavoro-Confsal): con l’accordo nuovi minimi da ottobre

Le nuove tabelle retributive sostituiscono ogni altra tabella salariale precedentemente in vigore

Il 27 ottobre 2025, presso la sede di Conflavoro PMI, si è raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti, tra Conflavoro PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori, Fesica, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato.

Le Parti Sociali hanno concordano di applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2025, le tabelle salariali di seguito riportate.

Livelli Minimi retributivi dal
1° ottobre 2025
Quadri 2.838,00
Primo Livello 2.771,00
Secondo livello Super 2.482,00
Secondo livello 2.314,00
Terzo livello 2.159,00
Quarto livello 2.016,00
Quinto livello 1.974,00
Sesto livello 1.932,00
Settimo livello 1.743,00

 

Artigiani: riduzione dei premi annualità 2025

Comunicata la pubblicazione del decreto ministeriale che ha stabilito il beneficio in misura pari al 5,07% dell’importo dovuto (INAIL, nota 24 ottobre 2025, n. 9477).

Con la nota in commento, l’INAIL ha comunicato che nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato il D.M. n. 169/2025 che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, in misura pari al 5,07% dell’importo del premio dovuto per il 2025, come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n.127/2025.

La riduzione, prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781 della Legge n. 296/2006, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2025/2026 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore.

Tali imprese non debbono aver registrato infortuni nel biennio 2023-2024 e debbono aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025.

Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e domande

Per accedere al beneficio le madri con due o più figli devono presentare domanda all’INPS entro il 9 dicembre 2025 (INPS, circolare 28 ottobre 2025, n. 139).

L’INPS illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal D.L. n. 95/2025 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

 

Il Bonus spetta alle:

 

– madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

– madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

 

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata, e anche le mamme che hanno rapporti di lavoro intermittenti, nonché a scopo di somministrazione.

 

L’INPS, relativamente al requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, precisa che lo stesso deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

 

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

 

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

 

Il beneficio è erogato su domanda da presentarsi entro 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), ma l’Istituto avverte che le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono comunque presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero, come detto, entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

 

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

 

CCNL Lavoro domestico: siglato il rinnovo

Aumenti retributivi e tutele genitoriali tra le novità

Il 28 ottobre è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.

Il contratti decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

A livello economico sono previsti i seguenti aumenti.

Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di 100,00 euro con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

–  1° gennaio 2026: 40,00 euro oltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2027: 30,00 euro ltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2028: 15,00 euroltre rivalutazione ISTAT;

–  1° settembre 2028:15,00 euro oltre rivalutazione ISTAT .

Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.

L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggionata a 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

A livello normativo, invece, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita dei un figlio.

Introdotta, inoltre, la possibilità di frure di permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata affine entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado qualora il genitore o coniuge e parente siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

E’ stata riconosciuta come festività anche la giornata del 4 novembre.

CCNL Igiene Ambientale (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico

Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 

Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 20 febbraio 2023 e avente validità ed efficacia dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026.

Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto,si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.

Tabella A

Livello Minimo
Quadro 1.544,00
1 1.905,00
2 2.005,00
3 2.135,00
4 2.330,00
5 2.569,00
6 2.838,00
7 3.149,00
8 3.537,00

Tabella B 

Livello Minimo
1 J 1.237,00
1 1.366,00
2 1.714,00
3 1.912,00
4 2.071,00
5 2.232,00
6 2.451,00
7 2.700,00

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico

Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 

Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 30 giugno 2022 e avente validità ed efficacia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.

Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.

Tabella A 

Livello Minimo *
Quadro 2.196,00
1 2.054,00
2 1.843,00
3 1.582,00
4 1.490,00
5 1.413,00
6 1.344,00
7 1.275,00

* A tali importi deve essere aggiunta la somma a titolo di Una Tantum da erogare in unica soluzione o in massimo 12 rate.

L’Una Tantum viene quantificata per ogni livello come segue:

Livello Una Tantum
Quadro 334,05
1 310,35
2 270,75
3 226,35
4 207,45
5 194,40
6 182,25
7 169,65

Professioni sanitarie: approvati i decreti attuativi di norme europee

Le norme riguardano, tra l’altro, i requisiti minimi di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Il 28 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione di norme europee sulla formazione degli esercenti alcune professioni sanitarie.

 

In particolare, un primo decreto legislativo, approvato in esame preliminare, attua la direttiva (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista.

Il provvedimento introduce novità nei percorsi di studio con l’obiettivo di assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa, in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica. L’aggiornamento della formazione per gli infermieri dell’assistenza generale riflette le esigenze emergenti, includendo elementi essenziali sull’uso e l’applicazione sicura delle nuove tecnologie nella pratica clinica.

 

Per dentisti e odontoiatri, vengono integrate nuove aree di studio e competenze professionali, quali l’implantologia orale, la gerodontologia, la tecnologia digitale in odontoiatria e l’assistenza collaborativa interprofessionale.

 

Per i farmacisti, le novità includono un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, della sanità pubblica e delle sue ripercussioni sulla promozione della salute, nonché competenze in materia di collaborazione interdisciplinare e tecnologia digitale.

Infine, il secondo decreto legislativo, approvato in esame definitivo, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti commissioni parlamentari.